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<div class=3DSection1>

<p><span style=3D'font-size:7.5pt;font-family:Arial;color:white'>. </span><=
span
style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></s=
pan></p>

<p><b><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>LEGGE 17 agosto 20=
05, n<span
class=3DSpellE>.168</span> </span></b><b><span style=3D'font-family:Arial'>=
<o:p></o:p></span></b></p>

<p><b><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Conversione in leg=
ge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante
disposizioni urgenti per assicurare la <span class=3DSpellE>funzionalita'</=
span>
di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organ=
ico del
personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione de=
lla
direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini =
per
l'esercizio di deleghe legislative. <br>
</span></b><em><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>(Pubblica=
to
nella G.U. del 22/08/2005, n. 194)</span></em><span style=3D'font-family:Ar=
ial'><o:p></o:p></span></p>

<p><st1:PersonName ProductID=3D"La Camera" w:st=3D"on"><span style=3D'font-=
size:10.0pt;
 font-family:Arial'>La Camera</span></st1:PersonName><span style=3D'font-si=
ze:
10.0pt;font-family:Arial'> dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato; </span><span style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span style=3D'font-size:10.0=
pt;
font-family:Arial'>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</span><span style=3D'font=
-family:
Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span style=3D'font-size:10.0=
pt;
font-family:Arial'>Promulga la seguente legge: </span><span style=3D'font-f=
amily:
Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span class=3DSpellE><span
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Art.</span></span><span
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'> 1. </span><span style=3D'font=
-family:
Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.=
 Il
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per
assicurare la <span class=3DSpellE>funzionalita'</span> di settori della pu=
bblica
amministrazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge. </span><span style=3D'font-family:Arial'><o:p=
></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Omissis commi 2, 3 e =
4</span><span
style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.=
 Al
fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea
per non corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veic=
oli
fuori uso, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri=
 per
la finanza pubblica, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con le <span class=3DSpellE>modalita'</span>
stabilite ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 1&deg; marzo 2002, n. =
39,
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 200=
3,
n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE. </span><span
style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.
All'articolo 2, comma 3, della legge 27 luglio 2004, n. 186, la parola:
&quot;dodici&quot; e' sostituita dalla seguente: &quot;ventiquattro&quot;. =
</span><span
style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.
All'articolo 10, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole:
&quot;dodici mesi&quot; sono sostituite dalle seguenti: &quot;quindici
mesi&quot;.</span><span style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8.
All'articolo 1, comma 52, primo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 239=
, le
parole: &quot;dodici mesi&quot; sono sostituite dalle seguenti: &quot;dicio=
tto
mesi&quot;. </span><span style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9.=
 La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</span><span style=3D'font-family:Ar=
ial'><o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>&nbsp;&nbsp;&nbsp; La=
 presente
legge, munita del sigillo dello Stato, <span class=3DSpellE>sara'</span> in=
serita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come leg=
ge
dello Stato. </span><span style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Da=
ta a <st1:PersonName
ProductID=3D"La Maddalena" w:st=3D"on">La Maddalena</st1:PersonName>, <span
class=3DSpellE>addi'</span> 17 agosto 2005 </span><span style=3D'font-famil=
y:Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span style=3D'font-size:10.0=
pt;
font-family:Arial'>CIAMPI </span><span style=3D'font-family:Arial'><o:p></o=
:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span class=3DSpellE><span
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Berlusconi</span></span><span
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>, <em><span style=3D'font-fami=
ly:Arial'>Presidente
del Consiglio dei Ministri </span></em></span><span style=3D'font-family:Ar=
ial'><o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span class=3DSpellE><span
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Moratti</span></span><span
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>, <em><span style=3D'font-fami=
ly:Arial'>Ministro
dell'istruzione, dell'<span class=3DSpellE>universita</span>' e della ricer=
ca </span></em></span><span
style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span class=3DSpellE><span
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Lunardi</span></span><span
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>, <em><span style=3D'font-fami=
ly:Arial'>Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti </span></em></span><span style=3D'font=
-family:
Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span class=3DSpellE><span
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Buttiglione</span></span><span
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>, <em><span style=3D'font-fami=
ly:Arial'>Ministro
per i beni e le <span class=3DSpellE>attivita'</span> culturali </span></em=
></span><span
style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span style=3D'font-size:10.0=
pt;
font-family:Arial'>Castelli, <em><span style=3D'font-family:Arial'>Ministro=
 della
giustizia </span></em></span><span style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p><=
/span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span style=3D'font-size:10.0=
pt;
font-family:Arial'>Martino, <em><span style=3D'font-family:Arial'>Ministro =
della
difesa </span></em></span><span style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></sp=
an></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span style=3D'font-size:10.0=
pt;
font-family:Arial'>Alemanno, <em><span style=3D'font-family:Arial'>Ministro=
 delle
politiche agricole e forestali </span></em></span><span style=3D'font-famil=
y:
Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span style=3D'font-size:10.0=
pt;
font-family:Arial'>Fini, <em><span style=3D'font-family:Arial'>Ministro deg=
li
affari esteri </span></em></span><span style=3D'font-family:Arial'><o:p></o=
:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span style=3D'font-size:10.0=
pt;
font-family:Arial'>Visto, il Guardasigilli: Castelli</span><span
style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span style=3D'font-size:10.0=
pt;
font-family:Arial'>--------------------------------------------------------=
----------</span><span
style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-family:Arial'>&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'font-size:1=
0.0pt;
font-family:Arial'>TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n<span
class=3DSpellE>.115</span></span></b><b><span style=3D'font-family:Arial'><=
o:p></o:p></span></b></p>

<p><b><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Testo del decreto-=
legge
30 giugno 2005, n. 115, coordinato con la legge di conversione 17 agosto 20=
05,
n. 168, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 11), recante:
&laquo;Disposizioni urgenti per assicurare la <span class=3DSpellE>funziona=
lita'</span>
di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organ=
ico
del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione
della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di
termini per l'esercizio di deleghe legislative&raquo;. <br>
</span></b><em><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>(Pubblica=
to
nella G.U. del 22/08/2005, n. 194)</span></em><span style=3D'font-family:Ar=
ial'><o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:7.5pt;font-family:Arial'>Avvertenza: <br>
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione di decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, <span class=3DSpellE>nonche=
'</span>
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facili=
tare
la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modif=
iche
apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate=
 nel
decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia d=
egli
atti legislativi qui riportati. <br>
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratte=
ri
corsivi. <br>
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Discipli=
na
dell'<span class=3DSpellE>attivita</span>' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge =
di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione. </span><span style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></span><=
/p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span style=3D'font-family:Ar=
ial'>&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span style=3D'font-size:10.0=
pt;
font-family:Arial'>Capo I <br>
Interventi urgenti per l'<span class=3DSpellE>universita</span>'<br>
la scuola e gli ordini professionali</span><span style=3D'font-family:Arial=
'><o:p></o:p></span></p>

<p><span class=3DSpellE><em><span lang=3DEN-GB style=3D'font-size:10.0pt;fo=
nt-family:
Arial;mso-ansi-language:EN-GB'>Omissis</span></em></span><em><span lang=3DE=
N-GB
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-GB'> <span
class=3DSpellE>da</span> Art. <st1:metricconverter ProductID=3D"1 a" w:st=
=3D"on">1 a</st1:metricconverter>
Art. 4</span></em><span lang=3DEN-GB style=3D'font-family:Arial;mso-ansi-la=
nguage:
EN-GB'><o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span style=3D'font-size:10.0=
pt;
font-family:Arial'>Capo II <br>
Ulteriori interventi </span><span style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></=
span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span class=3DSpellE><strong>=
<span
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Art.</span></strong></span><st=
rong><span
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'> 5. </span></strong><b><span
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'><br>
</span></b><em><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Disposizi=
oni in
materia di targatura </span></em><i><span style=3D'font-size:10.0pt;font-fa=
mily:
Arial'><br>
<em><span style=3D'font-family:Arial'>e di requisiti per la guida dei ciclo=
motori
</span></em></span></i><span style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></span>=
</p>

<p><em><b><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>&nbsp;&nbsp;&n=
bsp;
01. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. =
285,
e successive modificazioni, dopo le parole: &laquo;La targa e'
personale&raquo;, sono inserite le seguenti: &laquo;e abbinata a un solo
veicolo&raquo;. </span></b></em><span style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:=
p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>1. All'articolo 116 d=
el
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &laquo;1-ter. A decorrere dal 1&deg; ottobre <st1:metric=
converter
ProductID=3D"2005 l" w:st=3D"on">2005 l</st1:metricconverter>'obbligo di co=
nseguire
il certificato di <span class=3DSpellE>idoneita'</span> alla guida di ciclo=
motori
e' esteso a coloro che compiano la maggiore <span class=3DSpellE>eta'</span=
> a
partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; <=
b><i>coloro
che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per
l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla g=
uida
del ciclomotore;</i></b> coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la
maggiore <span class=3DSpellE>eta'</span> conseguono il certificato di <span
class=3DSpellE>idoneita'</span> alla guida di ciclomotori, previa presentaz=
ione
di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri,
corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fi=
sici
e psichici <b><i>e dall'attestazione di frequenza di un corso di formazione
presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui
all'ultimo periodo del comma 11-bis.&raquo;;<br>
</i></b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:=
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b><i>&laquo;1-quater. I requisiti fisici e psichici
richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patent=
e di
categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1&deg; gennaio
2008 la certificazione <span class=3DSpellE>potra'</span> essere limitata
all'esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso =
del
ciclomotore, eseguito dal medico di medicina generale.&raquo;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-quinquies.</i></b> Non possono conseguire il certifica=
to
di <span class=3DSpellE>idoneita'</span> alla guida di ciclomotori i conduc=
enti <span
class=3DSpellE>gia'</span> muniti di patente di guida; i titolari di certif=
icato
di <span class=3DSpellE>idoneita'</span> alla guida di ciclomotori sono ten=
uti a
restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri all'atto del conseguimento di una patente.&raquo;;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) al comma 12, le parole: &laquo;lo affida o ne consent=
a la
guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certifica=
to
di abilitazione professionale&raquo; sono sostituite dalle seguenti: &laquo=
;lo
affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente=
 di
guida, il certificato di <span class=3DSpellE>idoneita'</span> di cui ai co=
mmi
1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale&raquo;; <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) al comma 13-bis, le parole: &laquo;Il minore che, non
munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato d=
i <span
class=3DSpellE>idoneita'</span> di cui al comma 11-bis e' soggetto&raquo; s=
ono
sostituite dalle seguenti: &laquo;I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter
che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il
certificato di <span class=3DSpellE>idoneita'</span> di cui al comma 11-bis=
 sono
soggetti&raquo;.</span><span style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></span>=
</p>

<p><b><i><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>&nbsp;&nbsp;&nb=
sp;
1-bis. Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di
guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente
alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai
documenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di <sp=
an
class=3DSpellE>idoneita'</span> alla guida dei ciclomotori le norme concern=
enti
la durata di <span class=3DSpellE>validita'</span> della patente della cate=
goria
A, di cui all'articolo 126 del medesimo decreto. La conferma di <span
class=3DSpellE>validita'</span> del certificato di <span class=3DSpellE>ido=
neita'</span>
alla guida dei ciclomotori e' effettuata con le <span class=3DSpellE>modali=
ta'</span>
stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.</span></i></b><span style=3D'font-size:10.0=
pt;
font-family:Arial'> </span><span style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></s=
pan></p>

<p><span style=3D'font-size:7.5pt;font-family:Arial'>Riferimenti normativi:=
 </span><span
style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:7.5pt;font-family:Arial'>- Si riporta il testo =
del
comma 2 dell'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1992, n.
114) come modificato dalla presente legge: <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &laquo;2. La targa e' personale e abbinata a un solo
veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la
vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che <span class=3DSpellE>pu=
o'</span>
affidarle con le <span class=3DSpellE>modalita'</span> previste dal regolam=
ento
ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.&raquo;. </span><span
style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:7.5pt;font-family:Arial'>- Si riporta il testo =
dei
commi 1-ter e 1-quater <span class=3DSpellE>dellart</span>. 116 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente legge: <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &laquo;1-ter. A decorrere dal 1&deg; ottobre <st1:metric=
converter
ProductID=3D"2005 l" w:st=3D"on">2005 l</st1:metricconverter>'obbligo di co=
nseguire
il certificato di <span class=3DSpellE>idoneita'</span> alla guida di ciclo=
motori
e' esteso a coloro che compiano la maggiore <span class=3DSpellE>eta'</span=
> a
partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida;
coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per
l'infrazione di cui all'art. 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida=
 del
ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore <=
span
class=3DSpellE>eta'</span> conseguono il certificato di <span class=3DSpell=
E>idoneita'</span>
alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificaz=
ione
medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e
dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuo=
la,
tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del co=
mma
11-bis. <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-quater. I requisiti e psichici richiesti per la guida =
dei
ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compr=
esa
quella speciale. Fino alla data del 1&deg; gennaio 2008 la certificazione <=
span
class=3DSpellE>potra'</span> essere limitata all'esistenza di condizioni
psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita d=
al
medico di medicina generale.&raquo;. </span><span style=3D'font-family:Aria=
l'><o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span class=3DSpellE><strong>=
<span
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Art.</span></strong></span><st=
rong><span
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'> 5-bis.</span></strong><b><span
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'><br>
</span></b><em><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Modificaz=
ioni
al codice della strada </span></em><span style=3D'font-family:Arial'><o:p><=
/o:p></span></p>

<p><b><i><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>1. Nel decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazion=
i:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) dopo l'articolo 130, e' inserito il seguente: <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &laquo;<span class=3DSpellE>Art.</span> 130-bis (Revoca =
della
patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre
persone). - 1. La patente di guida e' revocata ai sensi e con gli effetti d=
i cui
all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia inco=
rso
nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate =
nel
titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione
sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di =
cui
ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tas=
so <span
class=3DSpellE>alcoolemico</span> pari o superiore al doppio del valore ind=
icato
al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice pena=
le,
ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 d=
el
codice penale&raquo;; </span></i></b><b><i><span style=3D'font-family:Arial=
'><o:p></o:p></span></i></b></p>

<p><b><i><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>&nbsp;&nbsp;&nb=
sp; b)
all'articolo 208, comma 4, primo periodo, dopo le parole: &laquo;di cui al
comma 2&raquo; sono inserite le seguenti: &laquo;per consentire agli organi=
 di
polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi
didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spes=
a ai
medesimi proventi&raquo;; </span></i></b><b><i><span style=3D'font-family:A=
rial'><o:p></o:p></span></i></b></p>

<p><b><i><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>&nbsp;&nbsp;&nb=
sp; c)
all'articolo 213: <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: &laquo;=
Salvo
quanto previsto dal comma 2-quinquies,&raquo;; <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) dopo il comma 2-quater, sono inseriti i seguenti: <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &laquo;2-quinquies. Quando oggetto della sanzione access=
oria
del sequestro amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo,
l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo
trasporto, secondo le <span class=3DSpellE>modalita'</span> previste dal
regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi
dell'articolo 214-bis, dove e' custodito per trenta giorni. Di <span
class=3DSpellE>cio'</span> e' fatta menzione nel verbale di contestazione d=
ella
violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo e' fatto
trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bi=
s,
il proprietario del veicolo <span class=3DSpellE>puo'</span> chiederne
l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano=
, in
quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del co=
mma
2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo e'
stato sottoposto a sequestro amministrativo. <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2-sexies. E' sempre disposta la confisca in tutti i casi=
 in
cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una
delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e
171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il re=
ato
sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso =
da
un detentore minorenne. In queste ipotesi l'<span class=3DSpellE>autorita</=
span>'
di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo=
, <span
class=3DSpellE>nonche'</span> la sua rimozione e il trasporto in apposito l=
uogo
di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodit=
o a
spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle
disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili.&raquo;; </span><=
/i></b><b><i><span
style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></span></i></b></p>

<p><b><i><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>&nbsp;&nbsp;&nb=
sp; d)
all'articolo 214: <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: &laquo;S=
alvo
quanto previsto dal comma 1-ter,&raquo;; <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &laquo;1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria d=
el
fermo amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo=
 di
polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo
trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'artic=
olo
214-bis, secondo le <span class=3DSpellE>modalita'</span> previste dal
regolamento. Di <span class=3DSpellE>cio'</span> e' fatta menzione nel verb=
ale di
contestazione della violazione. Il documento di circolazione e' trattenuto
presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il
pagamento delle spese di custodia.&raquo;; <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: &laquo;=
Nei
casi di cui al comma 1, &raquo;; <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4) al comma <st1:metricconverter ProductID=3D"8, l" w:st=
=3D"on">8,
 l</st1:metricconverter>'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: &laquo;=
E'
disposta, inoltre, la confisca del veicolo.&raquo;.</span></i></b><span
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'> </span><span style=3D'font-fa=
mily:
Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:7.5pt;font-family:Arial'>Riferimenti normativi:=
 </span><span
style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:7.5pt;font-family:Arial'>- Si riporta il testo =
del
comma 4 dell'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), come modificato dalla presente legge: <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &laquo;4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi
spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 e' devoluta alle <span
class=3DSpellE>finalita'</span> di cui al comma 2 per consentire agli organ=
i di
polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi
didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spes=
a ai
medesimi proventi, <span class=3DSpellE>nonche'</span> al miglioramento del=
la
circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della
segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla
fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di l=
oro
competenza e alla realizzazione di interventi a favore della <span
class=3DSpellE>mobilita'</span> ciclistica <span class=3DSpellE>nonche'</sp=
an>, in
misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi pe=
r la
sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini,
anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmen=
te,
con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette <span
class=3DSpellE>finalita'</span>. Le determinazioni sono comunicate al Minis=
tro
delle infrastrutture e dei trasporti. Per i comuni la comunicazione e' dovu=
ta
solo da parte di quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti.&raq=
uo;.
</span><span style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:7.5pt;font-family:Arial'>- Si riporta il testo
dell'art. 213, dello stesso decreto legislativo 285 del 1992, come modifica=
to
dalla presente legge: <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &laquo;<span class=3DSpellE>Art.</span> 213 (Misura caut=
elare
del sequestro e sanzione accessoria dalla confisca amministrativa). - 1.
Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della
confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione prov=
vede
al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facend=
one
menzione nel verbale di contestazione della violazione. <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle
ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, =
il
conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, e' nominato
custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la =
<span
class=3DSpellE>disponibilita'</span> o di custodirlo, a proprie spese, in un
luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in
condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di
circolazione e' trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di
polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione
visibile dello stato di sequestro con le <span class=3DSpellE>modalita'</sp=
an>
stabilite nel regolamento. Di <span class=3DSpellE>cio'</span> e' fatta men=
zione
nel verbale di contestazione della violazione. <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui,
esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi
inutilmente i termini per la loro proposizione, e' divenuto definitivo il
provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a
proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, pr=
esso
il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'art.
214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veic=
olo
e' effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta s=
alva
l'eventuale denuncia di <span class=3DSpellE>quest'</span>ultimo all'<span
class=3DSpellE>autorita</span>' giudiziaria qualora si configurino a suo ca=
rico
estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo
dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al
sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'inte=
rno
e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le <span class=3DSpellE>modalita'</=
span>
di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari
all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo. <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti=
 con
il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire=
, a
proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di p=
olizia,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro <s=
t1:metricconverter
ProductID=3D"1.549,37 a" w:st=3D"on">1.549,37 a</st1:metricconverter> euro
6.197,48, <span class=3DSpellE>nonche'</span> la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In
questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che
non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la
rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai s=
ensi
delle disposizioni dell'art. 214-bis. La liquidazione delle somme dovute al=
la <span
class=3DSpellE>depositeria</span> spetta alla prefettura - ufficio territor=
iale
del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazi=
one
degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di
trasmissione del provvedimento da parte del prefetto. <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo =
di
polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, dec=
orsi
dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del
proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'art. 196 o
dell'autore della violazione, <span class=3DSpellE>determinera'</span>
l'immediato trasferimento in <span class=3DSpellE>proprieta'</span> al cust=
ode,
anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o
deterioramento. L'avviso e' notificato dall'organo di polizia che procede al
sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci gior=
ni
decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al propriet=
ario
del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196. Decorso inutilmen=
te
il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il
quale entro i successivi dieci giorni, verificata la correttezza degli atti,
dichiara il trasferimento in <span class=3DSpellE>proprieta'</span>, senza =
oneri,
del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spe=
sa
di custodia a carico dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente
avviene secondo le disposizioni dell'art. 214-bis. La somma ricavata
dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del procedimento in
relazione al quale e' stato disposto il sequestro, in un autonomo conto
fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha =
ad
oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma e' restit=
uita
all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della
vendita e' disposta la distruzione. Per le <span class=3DSpellE>modalita'</=
span>
ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all'art.
201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate <span class=3DSpellE>=
difficolta'</span>
oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato
dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita
nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo =
del
comune dov'e' situata la <span class=3DSpellE>depositeria</span>. <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del
sequestro amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'or=
gano
di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto,
secondo le <span class=3DSpellE>modalita'</span> previste dal regolamento i=
n un
apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'art. 214-bis, dove e'
custodito per trenta giorni. Di <span class=3DSpellE>cio'</span> e' fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta gior=
ni
dal momento in cui il veicolo e' fatto trasportare nel luogo di custodia
individuato ai sensi dell'art. 214-bis, il proprietario del veicolo <span
class=3DSpellE>puo'</span> chiederne l'affidamento in custodia secondo le
disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizi=
oni
del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi tr=
enta
giorni dal momento in cui il veicolo e' stato sottoposto a sequestro
amministrativo. <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2-sexies. E' sempre disposta la confisca in tutti i casi=
 in
cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una
delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, <span class=3DSpe=
llE>conimi</span>
2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione
amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, s=
ia
che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'<span
class=3DSpellE>autorita</span>' di polizia che accerta la violazione deve
disporre il sequestro del veicolo, <span class=3DSpellE>nonche'</span> la s=
ua
rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi
dell'art. 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se
proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente artic=
olo,
in quanto compatibili. <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso rico=
rso
al prefetto ai sensi dell'art. 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il
sequestro e' confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento =
si
estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quand=
o ne
ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con
l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 204, ovvero con distinta ordinanza,
stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione
accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in=
 cui
questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il
provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero
delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei
confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o
dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi
all'<span class=3DSpellE>autorita</span>' giudiziaria, la cancelleria del g=
iudice
competente da' comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della
proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio. <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e'
sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso e' puni=
to
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro <st1:metr=
icconverter
ProductID=3D"1.693 a" w:st=3D"on">1.693 a</st1:metricconverter> euro 6.774.=
 Si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della paten=
te
da uno a tre mesi. <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. (Abrogato). <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il
veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'us=
o <span
class=3DSpellE>puo'</span> essere consentito mediante autorizzazione
amministrativa. <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. Il provvedimento con il quale e' stata disposta la
confisca del veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione=
 nei
propri registri.&raquo;. </span><span style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:=
p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:7.5pt;font-family:Arial'>- Si riporta il testo
dell'art. 214 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
presente legge: <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &laquo;<span class=3DSpellE>Art.</span> 214 (Fermo
amministrativo del veicolo). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, ne=
lle
ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violaz=
ione
consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo =
del
veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducent=
e o
altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede a=
lla
collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la <span class=3DSpellE>d=
isponibilita'</span>
ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico
passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le <span
class=3DSpellE>modalita'</span> e con le caratteristiche fissate con decret=
o del
Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e'
rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accer=
tato
la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'art.
12, comma 1. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di
polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violaz=
ione
o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di
trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizio=
ni
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro <st1:metricconverter ProductID=3D"656,25 a" =
w:st=3D"on">656,25
 a</st1:metricconverter> euro 2.628,15, <span class=3DSpellE>nonche'</span>=
 la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida=
 da
uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozio=
ne
del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individua=
to
ai sensi delle disposizioni dell'art. 214-bis, secondo le <span class=3DSpe=
llE>modalita'</span>
previste dal regolamento. Di <span class=3DSpellE>cio'</span> e' fatta menz=
ione
nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto
compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui
all'art. 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle
spese di custodia. <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-bis. Se l'autore della violazione e' persona diversa d=
al
proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima <span class=3DSp=
ellE>disponibilita'</span>,
e risulta <span class=3DSpellE>altresi'</span> evidente all'organo di poliz=
ia che
la circolazione e' avvenuta contro la <span class=3DSpellE>volonta'</span> =
di
costui, il veicolo e' immediatamente restituito all'avente titolo. Della
restituzione e' redatto verbale, copia del quale viene consegnata
all'interessato. <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di
polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo
trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'art.
214-bis, secondo le <span class=3DSpellE>modalita'</span> previste dal
regolamento. Di <span class=3DSpellE>cio'</span> e' fatta menzione nel verb=
ale di
contestazione della violazione. Il documento di circolazione e' trattenuto
presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli,
ivi comprese quelle di cui all'art. 213, comma 2-quater, e quelle per il
pagamento delle spese di custodia. <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo e' affidato in
custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minoren=
ne,
ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente
delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Della restituzione e' redatto verbale da consegnare in
copia all'interessato. <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del
veicolo e' ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203. <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato
l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessori=
a ed
importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel com=
ma
1. <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi
dell'art. 205, la restituzione non <span class=3DSpellE>puo'</span> avvenir=
e se
non dopo il provvedimento della <span class=3DSpellE>autorita'</span> giudi=
ziaria
che rigetta il ricorso. <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo
per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice e' previsto il
provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione
provvedono gli organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1. Nel regolamen=
to
sono stabilite le <span class=3DSpellE>modalita'</span> e le forme per eseg=
uire
detta sanzione accessoria. <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo
amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione
degli obblighi posti in capo al custode, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro <st1:metricconverter
ProductID=3D"656,25 a" w:st=3D"on">656,25 a</st1:metricconverter> euro 2.62=
8,15. E'
disposta, inoltre, la confisca del veicolo.&raquo;. </span><span
style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-family:Arial'>&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span class=3DSpellE><strong>=
<span
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Art.</span></strong></span><st=
rong><span
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'> 15.</span></strong><b><span
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'><br>
</span></b><em><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Entrata in
vigore </span></em><span style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial'>1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e <span class=3DSpellE>sara'</span>
presentato alle Camere per la conversione in legge.</span><span
style=3D'font-family:Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></s=
pan></p>

</div>

</body>

</html>
