Immatricolazione dei Veicoli a Motore e dei Rimorchi

 

Veicoli nuovi di tipo omologato

L'immatricolazione viene effettuata presso gli Uffici della Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o presso gli Studi di Consulenza Automobilistica Autorizzati dalla normativa vigente come "Sportello Unico dell'Automobilista", e in questa fase, vengono rilasciate le targhe e la Carta di Circolazione. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi, per circolare, devono possedere una o più targhe identificative, ed essere muniti di una Carta di Circolazione contenente le generalità del proprietario e le caratteristiche tecniche del mezzo.


L'immatricolazione può essere effettuata sia da persone fisiche che persone giuridiche.

  • Nel caso di persone fisiche, devono essere indicati tutti i dati anagrafici: il cognome e il nome, il luogo e la data nascita, il luogo di residenza. Qualora la proprietà sia in comune a più soggetti, l'immatricolazione deve essere fatta a favore di tutti i comproprietari.

  • Nel caso di persone giuridiche, società, associazioni ed altri enti riconosciuti, si tiene conto della denominazione delle medesime.

Se non è possibile rilasciare immediatamente la Carta di Circolazione, si provvederà al rilascio di un permesso provvisorio di circolazione avente validità massima di 60 giorni.

  Tutte le altre operazioni amministrative sui veicoli:

         (passaggi di proprietà, rinnovi immatricolazione ecc.)

          le istruzioni e la documentazione necessaria

 

 

 

Veicoli nuovi o già immatricolati di provenienza estera

L'immatricolazione viene effettuata presso gli Uffici della Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti .

I veicoli della categoria M1 (autovetture) provenienti da un Paese Comunitario, possono essere immatricolati senza collaudo, previo controllo della documentazione estera e subordinatamente all'assolvimento di tutti gli obblighi fiscali.

 I veicoli della categoria M2 e M3 (Autobus), N (autocarri), L ( Motoveicoli) e O (rimorchi) e tutte le categorie di veicoli provenienti da Paesi extracomunitari, possono essere immatricolati solo a seguito di visita e prova ai sensi dell'art. 75 del Codice della Strada (collaudo), previo controllo della documentazione estera e subordinatamente all'assolvimento di tutti gli obblighi fiscali.

In questa fase, dopo l'esito positivo dei riscontri,  vengono rilasciate le targhe e la Carta di Circolazione.

L'immatricolazione può essere effettuata sia da persone fisiche che persone giuridiche.

  • Nel caso di persone fisiche, devono essere indicati tutti i dati anagrafici: il cognome e il nome, il luogo e la data nascita, il luogo di residenza. Qualora la proprietà sia in comune a più soggetti, l'immatricolazione deve essere fatta a favore di tutti i comproprietari.

  • Nel caso di persone giuridiche, società, associazioni ed altri enti riconosciuti, si tiene conto della denominazione delle medesime.

Se non è possibile rilasciare immediatamente la Carta di Circolazione, si provvederà al rilascio di un permesso provvisorio di circolazione avente validità massima di 60 giorni.

   nazionalizzazioni

 

 
 

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