Conseguimento Carta di Qualificazione per il Conducente
 

Obbligo del possesso della CQC

Conducenti di veicoli della categoria C destinati al trasporto di merci e Autobus destinati al trasporto di persone.

Da quando entra in vigore l'obbligo

La norma stabilisce che:

- per quel che concerne il
trasporto persone, l’obbligo di condurre veicoli con la CQC decorre dal 10 settembre 2008;

- per quel che concerne il
trasporto di cose, l’obbligo di condurre veicoli con la CQC decorre dal 10 settembre 2009.

I conducenti che hanno conseguito la patente di guida della categoria C o CE, ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD
prima del 5 aprile 2007, potranno ottenere, per documentazione, la CQC.
I conducenti che hanno conseguito la patente di guida della categoria C o CE, ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD
dopo il 5 aprile 2007,  dovranno seguire il corso e sostenere il relativo esame.
- Dal 10 settembre 2008 non saranno più rilasciati (né per conseguimento né per duplicato) i certificati di abilitazione professionale di tipo KD.

- Parimenti, a decorrere dal 10 settembre 2009 non saranno più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KC.

- I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C o CE, ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD a partire dal 5 aprile 2007, potranno pur senza aver conseguito la CQC, condurre veicoli adibiti al trasporto di persone, fino al 9 settembre 2008, ovvero adibiti al trasporto di merci fino al 9 settembre 2009.

Conducenti esentati dall’obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente.

Ai sensi dell’art. 16 del D. L.vo 286/2005, la CQC non è richiesta ai conducenti:

a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;

c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;

f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g) riferentisi ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, va chiarito che detta esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale.

Rilascio della CQC per Documentazione

La nornma stabilisce che possono ottenere il rilascio della carta per "documentazione" i conducenti:

a) residenti in Italia, titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD rilascianto antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

b) residenti in Italia, titolari della patente di guida della categoria C ovvero C+E rilasciata antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

c) residenti in altri Stati appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, della patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E e relative sottocategorie;

d) residenti in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida, anche se rilasciata all’estero, equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E e relative sottocategorie, alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

La norma stabilisce il seguente calendario sulla base del quale i conducenti possono presentare domande per ottenere il rilascio della CQC in esenzione dall’obbligo di frequentare il corso e sostenere i relativi esami:

a) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal 5 aprile 2007;

b) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dal 5 luglio 2007;

c) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dal 5 ottobre 2007;

d) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z, dal 5 gennaio 2008.

La "calendarizzazione" è stata prevista per programmare l’afflusso degli utenti presso gli Uffici Motorizzazione Civile. Si sottolinea il fatto che un utente non può in alcun modo anticipare la richiesta di rilascio della CQC rispetto alle date fissate dal decreto, ma può, in ogni caso posticiparla, fermo restando che, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale 7 febbraio 2007 e, cioè, dal 5 aprile 2010, non sarà in alcun modo possibile ottenere la CQC per documentazione.

Modalità di presentazione delle richieste di CQC per Documentazione

La richiesta di rilascio della CQC "per documentazione" deve essere redatta sul modello TT 746C cui sono allegate:

- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, di € 9,00;

- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, di € 29.24;

- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco;

- fotocopia della patente di guida.

Si ricorda che ai sensi delle norme vigenti, l’istanza di rilascio può essere presentata all’Ufficio Motorizzazione civile dall’interessato, da una persona munita di delega, da un’autoscuola o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

I conducenti residenti in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto, devono produrre altresì l’attestazione del rapporto di lavoro intercorrente con una impresa di autotrasporto avente sede in Italia, redatta secondo il modello allegato alla presente circolare. Su tale dichiarazione gli Uffici effettueranno accertamenti a campione per verificarne la veridicità.
 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

 
  • Fotocopia della patente posseduta.

 
  • Una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.

 
  • Attestazione di versamento di € 9.00 sul bollettino cc 9001.

 
  • Attestazione di versamento di € 29.24 sul bollettino cc 4028.

 

 

 

 

Patenti e Certificati di guida
 

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