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Obbligo del
possesso della CQC
Conducenti di veicoli della
categoria C destinati al trasporto di merci e Autobus destinati al
trasporto di persone.
Da
quando entra in vigore l'obbligo
La norma stabilisce che:
- per quel che concerne il trasporto persone,
l’obbligo di condurre veicoli con la CQC decorre dal
10 settembre 2008;
- per quel che concerne il trasporto di cose,
l’obbligo di condurre veicoli con la CQC decorre dal
10 settembre 2009.
I conducenti che hanno conseguito la patente di guida della
categoria C o CE, ovvero il certificato di abilitazione
professionale di tipo KD prima del 5 aprile 2007,
potranno ottenere, per documentazione,
la CQC.
I conducenti che hanno conseguito la patente di guida della
categoria C o CE, ovvero il certificato di abilitazione
professionale di tipo KD dopo il 5 aprile 2007,
dovranno seguire il corso
e sostenere il relativo esame.
- Dal 10 settembre 2008 non saranno più rilasciati (né per
conseguimento né per duplicato) i certificati di abilitazione
professionale di tipo KD.
- Parimenti, a decorrere dal 10
settembre 2009 non saranno più rilasciati i certificati di
abilitazione professionale di tipo KC.
- I conducenti che conseguono la
patente di guida della categoria C o CE, ovvero il certificato di
abilitazione professionale di tipo KD a partire dal 5 aprile 2007,
potranno pur senza aver conseguito la CQC, condurre veicoli adibiti
al trasporto di persone, fino al 9 settembre 2008, ovvero adibiti al
trasporto di merci fino al 9 settembre 2009.
Conducenti esentati
dall’obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente.
Ai sensi
dell’art. 16 del D. L.vo 286/2005, la CQC non è richiesta ai
conducenti:
a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45
km/h;
b) di veicoli ad
uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e
delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o
messi a loro disposizione;
c) di veicoli
sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico,
riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non
ancora immessi in circolazione;
d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a
missioni di salvataggio;
e) di veicoli
utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della
patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) di veicoli
utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati
e non commerciali;
g) di veicoli
che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente
nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del
veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
Per quanto
riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g) riferentisi ai
conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, va chiarito che detta
esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo
risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di
autista. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del
veicolo viene effettuata a carattere professionale.
Rilascio della CQC per Documentazione
La nornma
stabilisce che possono ottenere il rilascio della carta per
"documentazione" i conducenti:
a) residenti in
Italia, titolari del certificato di abilitazione professionale di
tipo KD rilascianto antecedentemente alla data di entrata in vigore
del decreto stesso;
b) residenti in
Italia, titolari della patente di guida della categoria C ovvero C+E
rilasciata antecedentemente alla data di entrata in vigore del
decreto stesso;
c) residenti in
altri Stati appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico
europeo ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di
cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore
del decreto stesso, della patente di guida delle categorie C, C+E, D
e D+E e relative sottocategorie;
d) residenti in
Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico
europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di
cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida, anche se
rilasciata all’estero, equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E e
relative sottocategorie, alla data di entrata in vigore del decreto
stesso.
La norma
stabilisce il seguente calendario sulla base del quale i conducenti
possono presentare domande per ottenere il rilascio della CQC in
esenzione dall’obbligo di frequentare il corso e sostenere i
relativi esami:
a) conducenti i
cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal 5 aprile
2007;
b) conducenti i
cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dal 5 luglio
2007;
c) conducenti i
cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dal 5 ottobre
2007;
d) conducenti i
cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z, dal 5
gennaio 2008.
La "calendarizzazione"
è stata prevista per programmare l’afflusso degli utenti presso gli
Uffici Motorizzazione Civile. Si
sottolinea il fatto che un utente non può in alcun modo anticipare
la richiesta di rilascio della CQC rispetto alle date fissate dal
decreto, ma può, in ogni caso posticiparla, fermo restando che,
trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto
dirigenziale 7 febbraio 2007 e, cioè, dal 5 aprile 2010, non sarà in
alcun modo possibile ottenere la CQC per documentazione.
Modalità di presentazione delle
richieste di CQC per Documentazione
La richiesta di rilascio della
CQC "per documentazione" deve essere redatta sul modello TT 746C cui
sono allegate:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, di €
9,00;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, di €
29.24;
- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e
su sfondo bianco;
- fotocopia della patente di guida.
Si ricorda che ai sensi delle norme vigenti, l’istanza di rilascio
può essere presentata all’Ufficio Motorizzazione civile
dall’interessato, da una persona munita di delega, da un’autoscuola
o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto.
I conducenti residenti in Stati non appartenenti all’Unione europea
o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle
dipendenze di un’impresa di autotrasporto, devono produrre altresì
l’attestazione del rapporto di lavoro intercorrente con una impresa
di autotrasporto avente sede in Italia, redatta secondo il modello
allegato alla presente circolare. Su tale dichiarazione gli Uffici
effettueranno accertamenti a campione per verificarne la veridicità.
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